Ringrazio il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dottor Massimo Sessa, per aver prontamente risposto ad una mia richiesta di chiarimento interpretativo della norma sulle distanze legittimamente presidenti nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici. Mi erano state segnalate interpretazioni discordanti presso gli uffici tecnici dei Comuni, con conseguente applicazione della norma in modo non uniforme sul territorio.
Ora, grazie all’intervento dei Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non ci sono più margini di incertezza. Riporto qui di seguito il testo della mia richiesta. In fondo alla pagina è possibile scaricare la risposta del CSLP.
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Oggetto: rispetto delle distanze legittimamente preesistenti nei casi di demolizione e ricostruzione a parità di volume e differente sagoma – art.10, comma a), legge n.120 del 2020.
L’art 10 della legge n. 120 del 2020 reca misure di semplificazioni in materia edilizia, al fine di accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
Il comma a) del predetto articolo sostituisce il comma 1-ter dell’art 2-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.”
Alla luce del dettato normativo appena ricordato, la ricostruzione di un edificio è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche per la parte degli ampliamenti fuori sagoma derivanti dagli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti.
Permangono dubbi interpretativi riguardo ai casi ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione a parità di volume e differente sagoma, in merito ai quali si chiede di chiarire se le parti dell’edificio fuori dalla sagoma esistente possano essere realizzate nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti o se tale prerogativa sussista esclusivamente nei casi di intervento con incentivo volumetrico.
In altri termini, occorrerebbe precisare se per “distanze legittimamente preesistenti” si intenda la minima distanza dell’edificio rispetto ad un determinato confine. In tal caso la ricostruzione può avvenire nei limiti di tale distanza.
Oppure se per “distanze legittimamente preesistenti” si intenda quelle definite dalla sagoma dell’edificio da demolire pertanto, nella ricostruzione si possa restare nell’ambito della sagoma dell’edificio preesistente, ma qualora si fuoriesca dalla medesima occorra attestarsi alle distanze prescritte dalle leggi o regolamenti in vigore al momento dell’intervento.
A parere dello scrivente, risulta del tutto evidente che il legislatore abbia inteso operare una netta distinzione tra il concetto di sagoma e quello di distanze legittimamente preesistenti, riconoscendo la possibilità di ampliamenti fuori sagoma nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti (implicitamente anche per interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume e differente sagoma).
Tuttavia si registrano interpretazioni discordanti presso gli uffici tecnici dei Comuni. Tale situazione di incertezza sta inducendo gli uffici tecnici comunali ad applicare la norma in modo non uniforme.
Si richiede pertanto un chiarimento interpretativo della norma nelle forme che si riterranno più opportune.