01. Maggio 2018 · Commenti disabilitati su Caso Bramini e domicilio parlamentare: alcune precisazioni · Categorie:Legalità, Monza

Nel servizio delle Iene andato in onda domenica sera sul caso di Sergio Bramini si è parlato dalla mia elezione del domicilio parlamentare e del fatto che in uno dei documenti prodotti dal giudice dell’esecuzione si facesse cenno al fatto che fosse stato contattato l’ufficio legale del Senato, mentre di seguito si è scoperto che tale ufficio non aveva rilasciato alcun parere.

I tempi televisivi non permettono approfondimenti particolari, perciò cercherò di fare chiarezza io su questa vicenda, per chi avrà la pazienza di leggermi.

Come prima cosa va detto che la vicenda tocca un tema molto complesso e delicato, come quello dell’immunità parlamentare prevista dalla nostra Costituzione.

I commi 2 e 3 dell’articolo 68 della Costituzione recitano:

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Esistono delle leggi e delle sentenze della Corte Costituzionale che specificano meglio gli ambiti in cui vale questo diritto all’immunità, che viene esteso anche al domicilio, inteso anche come ufficio dove un parlamentare svolge la sua attività.

Io ritengo che l’immunità parlamentare si debba applicare anche al caso specifico del mio domicilio eletto presso casa Bramini e che quindi lo sgombero dell’immobile debba essere necessariamente autorizzato dal Senato. Il Tribunale di Monza, contrariamente, ha ritenuto che l’immunità non potesse applicarsi a casi come quello in questione e che quindi si potesse procedere allo sgombero dell’immobile senza una preventiva autorizzazione e deliberazione del Senato.

Il Tribunale di Monza, nella persona del giudice per l’esecuzione, ha prodotto un documento in cui spiega nel dettaglio le sue ragioni. Personalmente, pur non condividendole, ritengo comunque che siano motivazioni legittime, frutto dell’interpretazione giuridica di una norma (l’art. 68 della Costituzione) per la quale non si è ancora sviluppata una giurisprudenza e una casistica di rilievo.

La cosa stonata in quel documento, a mio giudizio, è che a un certo punto il giudice fa riferimento al fatto di aver ricevuto una comunicazione del Ministero dell’Interno. Il passaggio è questo:

… vi è peraltro comunicazione del Ministero dell’Interno (…) nella quale si da atto del fatto che, sentito informalmente l’Ufficio Legale del Senato, non vi sono “situazioni rilevanti da segnalare”; tale Ufficio ha infatti evidenziato come “i soli casi nei quali i membri del Parlamento vengono sottratti all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria sono quelli tassativamente elencati nell’art. 68, II comma, della Costituzione”.

Perché dico che questo passaggio dell’ordinanza del Tribunale delle esecuzioni di Monza è stonato?

Per due motivi.

Il primo perché da un lato si riporta che il Ministero dell’Interno ha sentito informalmente l’Ufficio Legale del Senato e dall’altro, subito di seguito, si riportano dei virgolettati attribuiti a tale ufficio, come a voler dare una sorta di formalità e importanza ad una interlocuzione che invece è meramente informale; sembra anzi, così io l’avevo interpretata all’inizio, che questo ufficio avesse rilasciato un parere scritto, da cui erano stati attinti degli stralci poi riportati tra virgolette nell’ordinanza del Tribunale delle esecuzioni.

Tralasciando il fatto che in Senato non esiste un “Ufficio Legale”, bensì un “Ufficio Affari Legali” e un “Servizio per le Immunità Parlamentari”, ho parlato con i referenti di entrambe le strutture e mi hanno assicurato di non aver mai rilasciato pareri scritti sull’argomento al Ministero dell’Interno o ad altri soggetti. E nemmeno avrebbero potuto farlo, visto che sono strutture al servizio esclusivo degli organi decisionali interni del Senato e non di enti esterni.

Quindi, assodato che si è trattato per davvero di una interlocuzione informale (una telefonata? una chiacchiera al bar davanti ad un caffè?), trovo che sia stato inopportuno riportare dei virgolettati nell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione. Anzi, forse sarebbe stato meglio non citare del tutto l’interlocuzione informale con il cosiddetto Ufficio Legale del Senato.

Anche perché, e qui vengo al secondo motivo per il quale questo passaggio dell’ordinanza del Tribunale di Monza mi pare stonato, non sono certamente l’Ufficio Affari Legali o il Servizio per le Immunità Parlamentari, due strutture tecniche di supporto agli organi politici del Senato, a poter stabilire se nel mio caso si potesse applicare o meno l’immunità parlamentare prevista dall’art 68 della Costituzione!

C’è un unico organismo all’interno del Senato a poterlo fare, ed è un organismo politico (cioè composto da Senatori): la Giunta per le Elezioni e le Immunità Parlamentari. Nessun altro.

Quindi a che pro il Ministero dell’Interno ha sentito – informalmente – il cosiddetto Ufficio Legale del Senato? Perché questa interlocuzione informale si è tramutata in un virgolettato riportato nell’ordinanza del Tribunale?

Insomma, secondo me il Tribunale di Monza nella persona del Giudice delle esecuzioni è stato un po’ incauto nel riportare, in un proprio atto, un virgolettato attribuito ad un cosiddetto “Ufficio Legale del Senato”, dato che non esiste alcun parere rilasciato da nessun ufficio del Senato (e non potrebbe essere altrimenti dato che non spetta agli uffici tecnici del Senato sentenziare in materia!).

Io sono propenso a credere che si sia trattato di un disguido da parte del Tribunale (che forse ha fatto un semplice copia e incolla della comunicazione del Ministero)… ad ogni modo, per chiarezza del vero e per non creare ulteriore confusione ad un caso che comunque resta complesso, sarebbe stato a mio avviso meglio non inserirlo.

Quindi, tornado al dunque, la Giunta per le Elezioni e le Immunità Parlamentari si occuperà del mio caso? Non è automatico, nel senso che di solito sono gli organi giudiziari che richiedono l’autorizzazione alla Giunta, cosa che il Tribunale non ha fatto considerando palesemente escluso il mio caso dall’immunità.

Peraltro la Giunta non si è ancora formata in quanto, a norma di regolamento del Senato, la Presidenza spetta alla minoranza e finché non ci sarà un Governo non si sa quali gruppi siano maggioranza e quali minoranza.

Per quanto mi riguarda, nei prossimi giorni scriverò al Presidente del Senato On. Casellati per chiedere che investa del caso la futura Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, affinché si esprima sull’inviolabilità del mio ufficio parlamentare di Monza eletto presso l’abitazione di Bramini.

Qualora il Presidente accogliesse la mia richiesta e la Giunta dovesse considerare fondate le mie ragioni, sarà la Corte Costituzionale a doversi esprimere in merito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato che a quel punto si sarebbe venuto a creare.

In considerazione dell’imminente scadenza dei termini di preavviso dello sfratto ritengo che sarebbe auspicabile che il Tribunale di Monza sospendesse l’iter di esecuzione della liberazione dell’immobile almeno fino al pronunciamento della futura Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari e pertanto chiederò al Presidente Casellati di valutare l’opportunità di un suo pronunciamento in tal senso.